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Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Bakirdzi e E. C. c. Ungheria, Nn. 49636/14, 65678/14, Corte EDU (Prima Sezione), 10 novembre 2022

Bakirdzi e E. C. c. Ungheria, Nn. 49636/14, 65678/14, Corte EDU (Prima Sezione), 10 novembre 2022

La Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) con il caso Bakirdzi e E. C. c. Ungheria, del 10 novembre 2022, si è pronunciata in merito alla legittimità dell’introduzione, nella legge elettorale ungherese, di una soglia minima per l’elezione al Parlamento nazionale dei membri delle minoranze nazionali riconosciute, nell’ambito interpretativo dell’articolo 3, Protocollo n. 1 alla CEDU.

 

Nel caso di specie, i due ricorrenti, membri rispettivamente della comunità armena e greca, lamentavano l’assenza di una effettiva possibilità per una minoranza nazionale riconosciuta di ottenere un seggio in Parlamento tramite il sistema di quote preferenziali introdotto dalla legge elettorale ungherese. Infatti, nel 2014, è stata adottata una nuova legge elettorale con l'intento di aumentare la rappresentanza delle minoranze nazionali in Parlamento. Secondo tale sistema, i candidati delle minoranze nazionali possono ottenere un seggio in Parlamento se riescono a raggiungere una soglia minima di preferenze - un quarto del numero di voti necessari per ottenere un "seggio regolare" (non attribuito alle minoranze). Inoltre, per poter esercitare il diritto elettorale attivo, la legge ha reso necessaria la registrazione come elettore delle minoranze nazionali che, di fatto, preclude la possibilità di votare le altre liste. Così, alle elezioni parlamentari del 2014, nessuno dei candidati delle minoranze nazionali è riuscito a raggiungere la soglia di voti necessaria per conquistare un seggio in Parlamento.

 

I giudici della Prima Sezione della Corte EDU hanno affrontato la questione in oggetto sotto tre aspetti direttamente connessi tra loro. Anzitutto, la Corte ha confermato che gli Stati possono condizionare l'accesso alla rappresentanza parlamentare e che la stessa CEDU non richiede l’adozione di soglie preferenziali nei confronti delle minoranze nazionali. Tuttavia, qualora uno Stato decida di introdurre un quorum per i gruppi di minoranza nazionale, occorre considerare se: (i) per un candidato della minoranza, tale soglia renda il conseguimento dei voti necessari più oneroso rispetto all’ottenimento di un seggio nelle normali liste di partito; (ii) per gli elettori di una minoranza nazionale, tale soglia elettorale abbia un impatto negativo sulla partecipazione al processo elettorale su un piano di parità con gli altri membri dell'elettorato. Nel caso di specie, il legislatore ungherese poneva i membri delle minoranze nazionali in una situazione significativamente diversa rispetto agli altri candidati. Di conseguenza, per la Corte EDU, lo schema adottato dalla legge elettorale ungherese ha leso il diritto elettorale dei ricorrenti.

Inoltre, il fatto che gli elettori delle minoranze nazionali potessero esprimere il proprio voto solo per i candidati inseriti nella lista della minoranza nazionale, non dava loro la possibilità di manifestare effettivamente la propria volontà di elettori, né di esprimere il proprio voto per la promozione di idee politiche e programmi, né di associarsi per scopi politici attraverso il voto.

Infine, l’espressione di voto degli elettori delle minoranze nazionali poteva essere riconosciuta durante le procedure di conteggio, in quanto ad essi veniva consegnata una scheda contenente i nomi dei candidati della sola lista delle minoranze nazionali, anziché una scheda completa con i nominativi di tutti i candidati. Per questo, i ricorrenti sono stati sostanzialmente limitati nella loro scelta elettorale, con l'ovvia probabilità che le loro preferenze elettorali venissero rivelate. Così, il sistema si è “abbattuto” su di loro con un peso diseguale a causa dello status di elettori di minoranza nazionale, limitando la possibilità di accrescere la loro efficacia politica come gruppo e minacciando di ridurre, anziché accrescere, la diversità e la partecipazione delle minoranze al processo decisionale politico.

 

Per la Corte EDU, la combinazione delle suddette restrizioni al diritto di voto dei ricorrenti, considerandone l’effetto complessivo, ha costituito una violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1, in combinato disposto con l'articolo 14 CEDU.

 

(Commento a cura di Edin Skrebo)