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Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

B.T. e B.K.CS. c. Ungheria, N. 4581/16, Corte EDU (Seconda Sezione), 10 giugno 2025

B.T. e B.K.CS. c. Ungheria, N. 4581/16, Corte EDU (Seconda Sezione), 10 giugno 2025

Nella decisione in commento la Corte EDU ha riscontrato una violazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sottolineando che l'allontanamento di un neonato dalla madre subito dopo la nascita è una misura estrema che richiede ragioni eccezionali.

Il caso in esame riguarda le vicende di B.T., una donna di etnia rom, e di suo figlio, B.K.Cs. I cinque figli maggiori di B.T. erano già stati affidati temporaneamente a partire dal 2010, a causa della loro irregolare frequenza scolastica e di cure mediche giudicate insufficienti. Nonostante questa situazione pregressa, le condizioni di vita di B.T. erano migliorate significativamente: aveva trovato un impiego stabile e condivideva con il padre dei bambini un alloggio dignitoso. Tuttavia, alla nascita di B.K.Cs. il 3 maggio 2014, le autorità le hanno impedito di portare a casa il neonato. Solo quattro giorni dopo, il 7 maggio 2014, B.K.Cs. è stato oggetto di affido temporano. La motivazione ufficiale addotta dalle autorità è stata lo stile di vita "irresponsabile" della madre e il potenziale rischio per lo sviluppo del bambino. I Giudici di Strasburgo hanno riconosciuto la rilevanza delle motivazioni presentate dalle autorità nazionali. Tuttavia, hanno stabilito che tali ragioni non erano sufficienti a giustificare un intervento così drastico. La Corte ha evidenziato gravi lacune nel processo decisionale, sottolineando la mancata considerazione di alternative meno severe. La Corte ha riaffermato con fermezza che l'allontanamento di un neonato dalla madre contro la sua volontà, immediatamente dopo la nascita e senza il coinvolgimento dei genitori nel processo decisionale, rappresenta una misura estremamente severa. Tale azione, ha concluso la Corte, richiede ragioni eccezionalmente impellenti per essere giustificata.

D’altra parta, la Corte ha esaminato attentamente la possibile discriminazione basata sull'origine etnica della famiglia, ma ha escluso una violazione dell'articolo 14 della Convenzione. Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che la decisione di allontanare il minore non era motivata dall'origine rom dei ricorrenti. Piuttosto, le autorità hanno agito in base a ciò che ritenevano fosse il migliore interesse del bambino, basandosi sulla presunta negligenza della madre nei confronti degli altri figli. Non c'erano prove nel fascicolo che indicassero che l'etnia del bambino o della sua famiglia fosse stata usata dalle autorità come giustificazione per l'allontanamento. Di conseguenza, pur avendo già accertato una violazione del diritto al rispetto della vita familiare (come stabilito in precedenza a causa dell'allontanamento del minore), la Corte ha concluso che le informazioni e le prove oggettive disponibili non erano sufficientemente solide per dimostrare che la condotta delle autorità fosse stata discriminatoria.

 

(Commento di Laura Restuccia)