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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella c. Italia, N. 66984/14, Corte EDU (Prima Sezione), 31 agosto 2021

Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella c. Italia, N. 66984/14, Corte EDU (Prima Sezione), 31 agosto 2021

Con sentenza del 31 agosto 2021, la Prima Sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata in materia di libertà di espressione e pluralismo informativo in ambito televisivo.

Nel caso di specie, l’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella lamentava il fatto che i suoi rappresentanti non fossero stati invitati a partecipare ai più importanti programmi di informazione trasmessi dalla RAI, ai quali avevano viceversa preso parte gli esponenti di altre formazioni politiche. Investito della questione, il TAR del Lazio aveva annullato la delibera con cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) aveva ritenuto che la Lista Marco Pannella avesse goduto di un tempo di parola sufficiente, se paragonato ad altre forze politiche prive di rappresentanti in Parlamento. In particolare, il giudice amministrativo rilevava come non si fosse tenuto conto del fatto che, per effetto di un accordo politico, la Lista Marco Pannella vantasse nove rappresentanti eletti, benché iscritti all’interno del Partito Democratico, e che essa non potesse quindi essere equiparata ad una forza politica priva di rappresentanti designati dal corpo elettorale.

A seguito del rifiuto da parte dell’AGCOM di prendere in considerazione la motivazione del TAR secondo cui l’associazione ricorrente costituisse un “soggetto politico” ai sensi della normativa nazionale, quest’ultima adiva pertanto la Corte europea, sostenendo di essere stata vittima di una lesione della propria libertà di esprimere opinioni e idee politiche attraverso i media al di fuori dei periodi elettorali.

Il collegio ha accolto all’unanimità le doglianze della ricorrente. Sebbene, a differenza dei programmi di comunicazione politica, quelli di informazione non soggiacciano al requisito rigoroso di rappresentare proporzionalmente le opinioni di ciascuna forza politica ma soltanto all’obbligo di rappresentare le diverse opinioni politiche in modo equilibrato, la pratica adottata da AGCOM e TAR circa l’applicazione dei principi generali sul pluralismo ha evidenziato come i “soggetti politici” godano di protezione rafforzata per quanto riguarda l’accesso a una determinata categoria di notiziari politici, i quali sono sottoposti ad una “valutazione indipendente” in termini di conformità al principio pluralista. Ne consegue, secondo la Corte, che situazioni simili devono essere trattate in modo simile, nel rispetto del principio di uguaglianza e al fine di assicurare il buon andamento del dibattito politico e, dunque, il pluralismo dell’informazione.

In conclusione, i giudici di Strasburgo hanno stabilito che le misure adottate dalle autorità domestiche per rimediare allo squilibrio sfociato nell’esclusione della Lista Marco Pannella dal dibattito politico siano state insufficienti per giustificare l’intervenuta limitazione del diritto alla libertà di espressione della ricorrente tutelato dall’art. 10 CEDU.

 

(Commento a cura di Marco Galimberti)