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Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Ardimento e altri c. Italia, n. 4642/17, Corte EDU, Sezione I, 5 maggio 2022

Ardimento e altri c. Italia, n. 4642/17, Corte EDU, Sezione I, 5 maggio 2022

Il 5 maggio 2022 la Corte Europea dei diritti dell’Uomo si è pronunciata sul caso Ardimento e altri contro Italia, e su altri tre ricorsi vertenti sulla medesima questione di fatto (Briganti e altri c. Italia, n. 48820/19; Perelli e altri c. Italia n. 45242/17; A.A. e altri c. Italia, n. 37277/16).

I ricorrenti lamentavano, in tutti i casi, l’inerzia dello Stato italiano nel predisporre misure volte a proteggere la salute e l’ambiente dalla gravissima situazione di degrado provocata dall’impianto siderurgico dell’Ilva di Taranto.

 

La Corte di Strasburgo, si pone in linea con alcuni importanti precedenti (in particolare con la sentenza Cordella e altri contro Italia, nn. 54414/13 e 54264/15, che verte sempre sul caso Ilva e che, a distanza di tre anni, non ha ancora avuto esecuzione), ritenendo che l’inerzia dello Stato italiano integri una violazione dell’articolo 8 e dell’art 13 della stessa Convenzione.

Colmando la mancata previsione espressa dell’ambiente nell’alveo delle disposizioni convenzionali, la Corte di Strasburgo attribuisce alla sua protezione il valore di condizione essenziale per il godimento di altri diritti fondamentali. In particolare, il riconoscimento del diritto ad un ambiente salubre si traduce in uno strumento essenziale per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e famigliare di cui all’art. 8 della CEDU. In quest’ottica, lo svolgimento di attività che provocano dei danni ambientali è stato riconosciuto idoneo ad incidere sul benessere dell’individuo e a nuocere alla sua vita privata e famigliare, anche laddove non venga direttamente messa in pericolo la sua salute. In quest’ottica, emerge lo strettissimo legame che intercorre tra l’individuo e l’ambiente in cui vive e tra il suo benessere e la protezione del suo habitat, tale per cui lo Stato contraente ha il dovere di attivarsi per impedire condotte che, danneggiando l’ambiente, ledono diritti riconosciuti espressamente dalla Convenzione.

 

Inoltre, il mancato esercizio da parte dello Stato dei propri poteri a fronte di attività inquinanti idonee a provocare disturbi alla salute degli individui e già ritenute illecite in un precedente giudicato configura una violazione del diritto all’effettività della tutela giurisdizionale di cui all’art. 13 della CEDU. La Corte è dunque tornata a ribadire la necessità e urgenza di eseguire i lavori di bonifica dello stabilimento e del territorio interessato dall’inquinamento ambientale, dando piena ed immediata attuazione ai piani ambientali predisposti dalle autorità nazionali contenenti le misure e le azioni necessarie per garantire la protezione dell’ambiente e della salute della popolazione.

 

(Commento a cura di Nadia Spadaro)