Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Anatoliy Marinov c. Bulgaria, N. 26081/17, Corte EDU (Quarta Sezione), 15 febbraio 2022

Anatoliy Marinov c. Bulgaria, N. 26081/17, Corte EDU (Quarta Sezione), 15 febbraio 2022

La Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) si è recentemente espressa sulla perdita dell’esercizio del diritto elettorale in seguito ad una sentenza che pone un soggetto sotto tutela parziale.

Nel caso di specie, al ricorrente, Anatoliy Marinov, era stato diagnosticato un disturbo psichico nel 1999. Per questo motivo, il Tribunale regionale di Silven (Bulgaria) nel 2000 aveva ritenuto necessario porre il ricorrente sotto tutela parziale. Con il deposito della sentenza, però, Marinov – secondo l’articolo 42, comma 1 della Costituzione della Bulgaria – era stato privato anche del diritto di voto, conseguenza automatica della tutela parziale.  

 

La Quarta Sezione della Corte EDU, chiamata ad esprimersi sulla questione, ha ricordato che il diritto elettorale, sancito dall’articolo 3 Protocollo 1 della CEDU, non è assoluto, ma può essere soggetto a delle limitazioni, rispetto a cui gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento. Tuttavia, quando le restrizioni al diritto di voto si applicano a un gruppo particolarmente vulnerabile della società, che storicamente ha subito una notevole discriminazione, come le persone con disabilità mentali, allora il margine di apprezzamento dello Stato subisce una restrizione.

 

La Costituzione bulgara non distingueva tra le persone sotto tutela totale e quelle sotto tutela parziale, ma privava dei diritti elettorali in modo generico i cittadini "posti sotto tutela". Inoltre, non vi era alcuna prova che il legislatore bulgaro avesse mai cercato di soppesare gli interessi concorrenti o di valutare la proporzionalità della restrizione e, quindi, aprire la strada ai tribunali per condurre un'analisi particolare della capacità del richiedente di esercitare il diritto di voto, indipendentemente da una decisione di mettere una persona sotto tutela. La Corte ha concluso, pertanto, che la privazione indiscriminata del diritto di voto del ricorrente, senza un controllo giudiziario individualizzato e solo sulla base del fatto che la disabilità mentale del ricorrente abbia reso necessario la sua sottoposizione a tutela parziale, non può essere considerata proporzionata allo scopo di limitare il diritto di voto, come avanzato dal governo.

 

(Commento a cura di Edin Skrebo)