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Focus

Uno sguardo d’insieme su alcune tematiche di specifico interesse per il pluralismo

Ottant’anni dopo: il referendum che diede voce alle donne e forma alla Repubblica

Ottant’anni dopo: il referendum che diede voce alle donne e forma alla Repubblica

L’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana appena trascorso offre l’occasione per tornare a riflettere su alcuni importanti temi che ancora oggi possiedono una ampia eco all’interno delle strutture costituzionali del nostro Paese. Tra questi si possono annoverare il ruolo dello Stato costituzionale, che, riprendendo a prestito le parole di Häberle, costituisce “l’espressione giuridica del pluralismo”, su cui si fonda la Costituzione del 1948. A ciò si aggiunge anche il tema del suffragio universale, che, in Italia, si raggiunse proprio in quel fatidico 1946. Inoltre, questo ottantesimo compleanno istituzionale permetto di ripercorrere, seppure solamente lungo le sue direttrici più note, il percorso storico-giuridico che ha condotto alla forma repubblicana.

La Repubblica non nacque, infatti, come il semplice risultato della vittoria dell’opzione repubblicana durante le consultazioni referendarie del 2 giugno 1946, né la Costituzione del 1948 può essere ridotta al prodotto di una stagione politica particolarmente feconda. Entrambi questi fatti costituiscono l’esito di una più complessa vicenda di rifondazione dell’ordine costituzionale, sviluppatasi tra il crollo del regime fascista nel luglio del 1943 e l’entrata in vigore della nuova Carta il 1° gennaio 1948.

In quel breve ma intensissimo arco temporale si compì una trasformazione che investì contemporaneamente i fondamenti della legittimazione politica, la struttura delle istituzioni e la concezione stessa del rapporto tra individuo, società e Stato, sino ad allora incentrato su quest’ultimo. Il problema che l’Italia si trovò ad affrontare dopo la caduta del fascismo, quale conseguenza della votazione notturna dell’ordine del giorno Grandi del 25 luglio, non consisteva semplicemente nella sostituzione di una classe dirigente o nella ricostruzione di apparati pubblici compromessi dalla guerra e irrimediabilmente intaccati dal tarlo autoritario. Era in discussione il fondamento stesso dell’autorità politica. Occorreva stabilire chi fosse il titolare del potere costituente, quale forma avrebbe assunto il nuovo Stato e quali principi avrebbero dovuto orientarne l’organizzazione.

La caduta di Mussolini il 25 luglio 1943 aprì una fase di straordinaria incertezza. Il regime fascista, che per oltre vent’anni aveva dominato la vita politica italiana, crollò sotto il peso delle sconfitte militari e della crescente crisi di consenso. Eppure, il venir meno della dittatura non produsse automaticamente la nascita di un nuovo ordine democratico. Il governo Badoglio, nominato dal Re immediatamente dopo la destituzione di Mussolini, si mosse inizialmente nella prospettiva di una restaurazione dell’autorità statale che lasciasse sostanzialmente intatti i presupposti istituzionali del sistema precedente. La formula secondo cui “la guerra continua” esprimeva precisamente il tentativo di evitare che il crollo del fascismo si trasformasse in una più generale crisi dello Stato.

L’armistizio dell’8 settembre 1943 rese tuttavia impossibile ogni ipotesi di semplice restaurazione. Il collasso dell’apparato militare, l’occupazione tedesca di gran parte del territorio nazionale, la fuga della monarchia e del governo verso il Sud e la nascita della Repubblica Sociale Italiana produssero una frattura istituzionale di proporzioni senza precedenti. La crisi non riguardava soltanto la capacità dello Stato di esercitare il proprio potere sul territorio, ma era ormai compromessa la stessa legittimazione delle istituzioni che avevano governato il Paese durante il ventennio fascista.

Particolarmente grave appariva la posizione della monarchia. Lo Statuto albertino del 1848 continuava formalmente ad essere la legge fondamentale dello Stato. Dal punto di vista strettamente giuridico non si era verificata alcuna interruzione della continuità dell’ordinamento. Tuttavia, sul piano politico e costituzionale, la Corona appariva profondamente delegittimata. La monarchia aveva svolto un ruolo determinante nell’ascesa e nel consolidamento del fascismo, non aveva impedito la distruzione del sistema parlamentare, al contrario, aveva consentito, con la propria acquiescenza più o meno tacita, la progressiva eliminazione delle libertà politiche e aveva condiviso la responsabilità delle principali scelte del regime. La crisi dello Stato fascista finì così per trasformarsi anche in una crisi della monarchia.

In questo contesto assunse una rilevanza decisiva il ruolo delle forze antifasciste raccolte nel Comitato di Liberazione Nazionale (CLN). La loro importanza non derivava soltanto dalla partecipazione alla lotta di liberazione. Esse rappresentavano ormai l’unico soggetto capace di fornire una nuova base di legittimazione al potere politico. Proprio attraverso l’esperienza della Resistenza si andava formando una nuova idea di cittadinanza democratica, fondata sulla partecipazione politica, sul riconoscimento dei diritti e sul rifiuto di ogni forma di potere totalitario.

La storiografia costituzionale ha spesso individuato nel Patto di Salerno dell’aprile 1944 uno dei passaggi decisivi di questa trasformazione. L’accordo, promosso soprattutto da Palmiro Togliatti dopo il suo rientro in Italia, consentì di superare il conflitto che opponeva monarchici e repubblicani all’interno del fronte antifascista. Le forze politiche accettarono di rinviare la soluzione della questione istituzionale al termine della guerra, subordinandola alla decisione di un’Assemblea Costituente eletta dal popolo.

L’importanza del Patto di Salerno va ben oltre il suo immediato significato politico. Esso segnò infatti il passaggio da una concezione della sovranità fondata sulla continuità dinastica a una concezione fondata sul potere costituente popolare. La monarchia accettava implicitamente che la propria sorte fosse rimessa alla decisione dei cittadini. Per la prima volta nella storia italiana la fonte della futura legittimazione costituzionale veniva individuata non nella Corona ma nel popolo.

Costantino Mortati, nelle sue riflessioni, avrebbe successivamente individuato proprio in questa fase il momento nel quale prese forma il nuovo principio ordinatore dell’ordinamento costituzionale. Infatti, secondo Mortati, una Costituzione non può essere compresa soltanto come insieme di norme giuridiche, in quanto essa esprime anzitutto il complesso delle forze politiche e sociali che sostengono concretamente l’assetto dello Stato. Sotto questo profilo il processo costituente italiano non iniziò con la riunione dell’Assemblea Costituente nel giugno del 1946, ma con la progressiva formazione di un nuovo consenso politico attorno ai valori dell’antifascismo e della democrazia.

La transizione venne disciplinata attraverso una serie di provvedimenti che la dottrina ha definito Costituzioni provvisorie. L’espressione, largamente utilizzata da Mortati e da Crisafulli, coglie efficacemente la natura di una fase nella quale il vecchio ordinamento non era ancora formalmente cessato, ma il nuovo ordinamento non era ancora entrato in vigore. In assenza di una vera e propria Costituzione democratica, furono tali atti a regolare l’esercizio del potere e a predisporre le condizioni per l’attivazione del processo costituente.

Il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 rappresentò il primo e più importante di questi atti. Esso stabiliva, all’art. 1, che “dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale, diretto e segreto, un’Assemblea costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato”. Si trattava di una scelta destinata ad assumere una portata storica. Per la prima volta il futuro assetto costituzionale non veniva concepito come il prodotto di una concessione sovrana, ma come il risultato di una decisione democratica.

La successiva disciplina del referendum istituzionale e dell’elezione dell’Assemblea Costituente, contenuta nel decreto legislativo luogotenenziale n. 98 del 1946, completò tale evoluzione. In quanto, la questione della forma dello Stato veniva sottratto alla disponibilità delle élites politiche in seno alla stessa Assemblea Costituente e affidato direttamente al corpo elettorale. Tuttavia, tale ripensamento, non fu esente da critiche, in quanto lasciava nelle mani della base popolare, prevalentemente monarchica, particolarmente al meridione, come poi anche i risultati referendari avrebbe confermato, la scelta sul destino istituzionale del Paese. Di rimando, tale scelta dell’esecutivo poneva in una posizione deteriore i partiti del CLN, che, invece, si erano espressi come repubblicani, ma che non conoscevano la loro reale presenza e forza politica sul territorio. In questo modo il referendum del 2 giugno assunse una funzione che trascendeva la semplice scelta tra monarchia e repubblica, ma costituì il momento nel quale il popolo italiano si manifestò come titolare del potere costituente.

Nello stesso giorno si verificò inoltre una trasformazione destinata a incidere profondamente sulla natura della democrazia italiana. Per la prima volta uomini e donne parteciparono in condizioni di piena uguaglianza a una consultazione politica nazionale. Il suffragio femminile era stato introdotto nel 1945 e aveva già trovato applicazione nelle elezioni amministrative della primavera del 1946. Tuttavia, fu soltanto il 2 giugno che esso acquisì il suo pieno significato costituzionale.

La storia del costituzionalismo moderno è anche la storia del progressivo allargamento del soggetto titolare dei diritti politici. Da questo punto di vista il referendum istituzionale e l’elezione della Costituente segnarono il definitivo superamento di una concezione della cittadinanza ancora profondamente segnata dall’esclusione delle donne dalla sfera pubblica. Il popolo sovrano non coincideva più con la sola componente maschile della comunità politica. La sovranità popolare assumeva finalmente una dimensione universale.

La presenza di ventuno donne tra i 556 eletti all’Assemblea Costituente rappresentò una novità di enorme rilievo. Sebbene numericamente limitata, essa contribuì a modificare significativamente il dibattito costituzionale. Figure come Nilde Iotti, Teresa Mattei, Lina Merlin, Maria Federici e Angela Gotelli portarono all’interno dell’Assemblea temi fino ad allora sostanzialmente marginali nella tradizione giuridica italiana, come appunto la disciplina della famiglia, il principio di eguaglianza tra i coniugi, la tutela della maternità, la protezione del lavoro femminile e l’accesso alle cariche pubbliche furono profondamente influenzati dal loro contributo.

L’Assemblea Costituente iniziò i propri lavori il 25 giugno 1946 in un contesto politico estremamente complesso. Le profonde differenze ideologiche tra le principali forze politiche avrebbero potuto compromettere il successo dell’impresa costituente. La Democrazia cristiana, il Partito socialista e il Partito comunista rappresentavano visioni del mondo differenti e talvolta contrapposte. Accanto a esse operavano, poi, le componenti liberali, repubblicane e azioniste, portatrici di ulteriori sensibilità culturali e politiche.

La riuscita del processo costituente dipese in larga misura dalla capacità di trasformare tale pluralità in una risorsa anziché in un ostacolo. La Commissione per la Costituzione, composta da settantacinque membri e presieduta da Meuccio Ruini, svolse un ruolo fondamentale nel favorire il confronto tra le diverse tradizioni politiche. Le tre sottocommissioni nelle quali vennero distribuiti i lavori consentirono di sviluppare una riflessione approfondita sui diritti, sull’organizzazione istituzionale e sui rapporti economici e sociali.

Tra i protagonisti del dibattito emersero figure destinate a esercitare una duratura influenza sulla cultura costituzionale italiana. Giuseppe Dossetti contribuì in modo decisivo all’affermazione del personalismo e del principio solidaristico. Giorgio La Pira insistette sul primato della persona e sulla funzione sociale delle istituzioni. Aldo Moro sviluppò una concezione pluralistica della democrazia che avrebbe lasciato una profonda impronta nella formulazione dei principi fondamentali. Lelio Basso sostenne con forza l’esigenza di riconoscere i diritti sociali e di attribuire alla Costituzione una funzione trasformativa della realtà economica. Palmiro Togliatti individuò nella Costituzione il terreno sul quale rendere possibile la convivenza tra forze politiche ideologicamente differenti.

Di particolare interesse fu il confronto tra le concezioni della Costituzione che emergevano da giuristi e uomini politici di diversa formazione. Se Calamandrei sottolineava soprattutto la funzione garantistica della Costituzione e il suo ruolo nella difesa delle libertà individuali, Mortati insisteva sulla necessità di costruire un ordinamento capace di dare espressione ai grandi processi sociali emersi nel Novecento. Pur partendo da presupposti differenti, entrambe le prospettive contribuirono alla definizione di una Carta che avrebbe saputo coniugare garanzia e trasformazione, libertà individuale e giustizia sociale.

Uno dei risultati più originali del dibattito costituente fu l’abbandono definitivo della tradizionale concezione puramente statale dell’ordinamento. La Costituzione repubblicana non pone al proprio centro lo Stato, ma la persona. Questa scelta emerge con particolare evidenza all’interno dell’articolo 2, disposizione che rappresenta probabilmente una delle innovazioni più profonde introdotte dalla Carta del 1948. Nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, la Costituzione afferma che la persona non riceve i propri diritti dallo Stato ma ne è titolare indipendentemente da esso. Da qui la celebre espressione di Dossetti, che delinea l’“anteriorità della persona rispetto allo Stato”.

La centralità dell’articolo 2 è stata ripetutamente sottolineata dalla dottrina successiva. Per citare solamente alcuni degli studiosi che con il loro contributo hanno arricchito tale dibattito, si può ricordare Carlo Esposito, secondo il quale l’articolo 2 rappresenta il punto di incontro tra libertà individuale e solidarietà sociale. Per Crisafulli, poi, tale articolo costituisce la disposizione che consente all’ordinamento di adattarsi all’evoluzione della società attraverso il riconoscimento di nuovi diritti fondamentali. Infine, per Pietro Ridola esso esprime la scelta pluralistica che attraversa l’intera Costituzione repubblicana.

Proprio il pluralismo costituisce infatti è uno dei tratti più caratteristici del nuovo ordinamento. L’esperienza fascista aveva tentato di eliminare ogni forma di autonomia sociale, subordinando individui, associazioni e istituzioni alla volontà dello Stato-partito. La Costituzione del 1948 opera una radicale inversione di prospettiva. Essa assume il pluralismo come valore positivo e come principio organizzatore dell’intera convivenza democratica.

La scelta pluralistica compiuta dai Costituenti trova il proprio fondamento nell’articolo 2, disposizione che riconosce la persona non come individuo isolato, ma come soggetto inserito in una molteplicità di relazioni sociali, culturali, politiche e religiose. Il riferimento alle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana segna una netta discontinuità rispetto alla concezione monistica propria dell’esperienza fascista e costituisce il presupposto teorico di un ordinamento che non pretende di assorbire la società nello Stato, ma ne riconosce la fisiologica articolazione e complessità.

Da questa impostazione deriva una trama di garanzie che attraversa l’intera Costituzione e che rende il pluralismo uno dei suoi caratteri più distintivi. La libertà di associazione, il riconoscimento dei partiti politici, l’autonomia delle organizzazioni sindacali e la tutela delle diverse confessioni religiose non rappresentano infatti discipline tra loro separate, ma differenti espressioni di un medesimo principio. Attraverso tali disposizioni la Costituzione assicura che la partecipazione dei cittadini alla vita collettiva possa svilupparsi attraverso una pluralità di sedi autonome rispetto ai pubblici poteri, impedendo la ricostituzione di quelle forme di subordinazione della società allo Stato che avevano caratterizzato il regime fascista.

La medesima logica informa il campo della cultura e della formazione. La libertà di manifestazione del pensiero, la libertà dell’arte e della ricerca scientifica, l’autonomia dell’insegnamento e il diritto all’istruzione non tutelano soltanto sfere individuali di libertà, ma contribuiscono a costruire lo spazio pubblico della democrazia costituzionale. In tale prospettiva il pluralismo culturale non appare come un semplice corollario delle libertà civili, bensì come una condizione essenziale della vita democratica, poiché soltanto il libero confronto tra idee, convinzioni e visioni del mondo differenti consente alla società di svilupparsi senza essere ricondotta a un’unica concezione ufficiale della verità. Proprio per questa ragione, come ha efficacemente osservato Gustavo Zagrebelsky, una Costituzione autenticamente pluralista non impone un sistema di valori rigidamente predeterminato, ma crea il quadro giuridico entro il quale posizioni diverse possono convivere, confrontarsi e competere nel rispetto delle regole comuni della convivenza democratica.

Lo stesso principio informa l’organizzazione territoriale della Repubblica. L’articolo 5, nel riconoscere e promuovere le autonomie locali, rompe con la tradizione centralistica che aveva caratterizzato lo Stato liberale, prima, e fascista, poi. Tale impostazione avrebbe trovato pieno sviluppo nell’assetto autonomistico delineato dalla Costituzione e successivamente rafforzato dalle riforme costituzionali dei primi anni duemila.

Anche la disciplina dell’economia riflette una logica pluralistica. Gli articoli 41, 42 e 43 disegnano un sistema nel quale convivono iniziativa economica privata, proprietà pubblica e intervento dello Stato. La Costituzione rifiuta tanto il modello liberista puro quanto quello collettivistico, cercando piuttosto un equilibrio fondato sulla funzione sociale dell’attività economica e sulla tutela della dignità della persona.

In questa prospettiva assume particolare rilievo l’articolo 3, soprattutto nel suo secondo comma. L’eguaglianza non viene concepita soltanto come divieto di discriminazione. Essa diventa un obiettivo che orienta l’azione della Repubblica. La rimozione degli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini attribuisce ai pubblici poteri una responsabilità attiva nella costruzione delle condizioni necessarie per l’effettivo esercizio dei diritti.

La novità di questa impostazione fu colta con particolare lucidità da Vezio Crisafulli, che individuò nella Costituzione italiana uno dei più importanti esempi di Costituzione programmatica del costituzionalismo contemporaneo. La Carta non si limita a registrare assetti già esistenti, ma indica obiettivi che devono orientare l’attività futura delle istituzioni. Essa contiene un progetto di trasformazione democratica della società.

A voler concludere in poche ed efficaci battute, si possono prendere a prestito alcuni concetti elaborati da Enzo Cheli circa la Costituzione italiana e dire che questa, in prim’ordine, si contraddistingue in ragione della propria rigidità che tende a conferirle elementi di stabilità, che riescono ad “impegnare la vita e gli sviluppi di una comunità anche rispetto alle generazioni future”. In secondo ordine, con la Costituzione del 1948 si viene a sviluppare un principio di “legalità costituzionale”, per cui una legge che contrasta con la Costituzione è destinata ad essere annullata, rispetto a cui si pone la grande novità, per l’ordinamento italiano, della Corte costituzionale preposta al controllo di legittimità costituzionale delle fonti primarie. A questi concetti si aggiunge, poi, una totale ridefinizione concettuale della sovranità, che non è più nella totale disponibilità neanche dello Stato, ma che, al contrario, si definisce come “policentrica” e “poliarchica”, in quanto ripartita tra più soggetti, i quali, tutti, a diversi livelli, la esercitano, sempre “nei limiti e nelle forme della Costituzione”. Infine, sulla scorta dei migliori dettami del costituzionalismo moderno, i diritti fondamentali trovano la propria “dimora” all’interno della Costituzione, quale chiave di volta di tale sistema costituzionale.

A distanza di ottant’anni dalla nascita della Repubblica, il significato storico e giuridico di quella stagione appare ancora straordinariamente attuale. Il processo costituente italiano riuscì a trasformare una società uscita dalla guerra, dalla dittatura e dalla guerra civile in una comunità politica fondata sul consenso democratico e sul pluralismo. La Costituzione del 1948 non fu il prodotto dell’egemonia di una singola cultura politica né il risultato di una semplice mediazione tra interessi contrapposti. Essa rappresentò la costruzione di un terreno comune sul quale culture diverse riconobbero la possibilità della convivenza democratica.

La sua eredità più profonda risiede probabilmente proprio in questa capacità di fare del pluralismo non un problema da contenere ma una risorsa da valorizzare. In un ordinamento nato dall’esperienza del totalitarismo, la libertà delle persone, delle associazioni, dei partiti, delle confessioni religiose, delle autonomie territoriali e delle organizzazioni sociali non viene considerata una minaccia all’unità dello Stato, essa ne costituisce, al contrario, il fondamento essenziale. È in questa scelta, maturata tra il 1943 e il 1948 e consacrata dalla Costituzione repubblicana, che continua a risiedere uno dei contributi più originali offerti dall’esperienza italiana alla storia del costituzionalismo democratico europeo.

 

(Focus a cura di Edin Skrebo)

 

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