MAE e cooperazione giudiziaria in materia penale: tra efficienza e tutela effettiva dei diritti fondamentali

Il Consiglio europeo di Tampere del 1999 ha elevato il mutuo riconoscimento a principio cardine dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia che oggi è enunciato come secondo tra gli obiettivi dell’Unione europea ai sensi dell’art. 3 TUE. Da tale scelta ha preso avvio un modello di cooperazione tra autorità giudiziarie fondato sulla presunzione che gli ordinamenti di tutti gli Stati membri garantiscano un livello di tutela equivalente. Anche la cooperazione giudiziaria in materia penale rientra nell’ambito di applicazione del principio del mutuo riconoscimento e ne costituisce uno dei settori più nevralgici. Tra i numerosi strumenti espressione della cooperazione giudiziaria in materia penale, la decisione quadro sul Mandato d’arresto europeo (MAE) assume particolare rilievo. Adottata dal Consiglio nel 2002, all’indomani degli attentati di New York dell’11 settembre 2001, essa mira a superare le procedure di estradizione tra Stati membri mediante l’introduzione di un meccanismo semplificato di consegna delle persone ricercate per l’esecuzione di una pena o per l’esercizio dell’azione penale in uno Stato membro diverso da quello in cui si trovano. In particolare, la decisione quadro prevede che, quando l’autorità giudiziaria di uno Stato membro emette un mandato d’arresto nei confronti di una persona che si trova nel territorio di un altro Stato membro, tale mandato sia eseguito dall’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione senza che quest’ultima possa procedere a un riesame nel merito della decisione. In coerenza con il principio della fiducia reciproca e del mutuo riconoscimento, questo meccanismo si traduce nella previsione tassativa dei motivi di rifiuto dell’esecuzione, elencati agli artt. 3, 4 e 4-bis della decisione quadro. Tuttavia, data la delicatezza del settore, la prassi applicativa dimostra che l’automatismo nell’esecuzione del mandato può manifestare profili di tensione con le esigenze di garanzia effettiva dei diritti fondamentali delle persone delle quali è richiesto il trasferimento. Tali tensioni trovano riscontro nei frequenti rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia volti a chiarire l’operatività concreta dei meccanismi di cooperazione giudiziaria. Mentre il Mandato d’arresto europeo è stato ritenuto conforme al principio di legalità e ai suoi corollari (Advocaten voor de Wereld), ed è stato altresì escluso che gli standard di tutela dei diritti fondamentali garantiti dalle costituzioni nazionali possano costituire un ostacolo all’esecuzione del mandato (Melloni), alcuni rinvii pregiudiziali hanno dato origine a un filone giurisprudenziale che, ammettendo in via interpretativa ulteriori ipotesi di sospensione o rifiuto dell’esecuzione, ha contribuito a precisare e integrare la disciplina del MAE. Fermi restando i motivi di rifiuto dell’esecuzione espressamente previsti dalla decisione quadro, a partire dalla sentenza Aranyosi e Căldăraru la Corte di giustizia ha riconosciuto che, in presenza di circostanze eccezionali, la consegna non è automatica. In particolare, qualora sussista un rischio concreto che la persona richiesta sia sottoposta a trattamenti inumani o degradanti a causa delle condizioni di detenzione nello Stato membro richiedente, l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione può sospendere o rifiutare la consegna. Con la sentenza LM, la Corte di giustizia ha ulteriormente precisato che anche carenze sistemiche o generalizzate nell’organizzazione del potere giudiziario dello Stato membro richiedente – in particolare quelle idonee a compromettere l’indipendenza dei giudici – possono incidere sull’operatività dell’esecuzione automatica. Ciò si verifica quando tali carenze comportino un rischio concreto di violazione del diritto a un equo processo per la persona di cui è richiesta la consegna al fine di sottoporla a procedimento penale nello Stato membro richiedente. Un ulteriore sviluppo di quest’orientamento emerge nel caso E.D.L. oggetto di un rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale italiana. Il caso riguarda la tutela della salute fisica e psichica della persona richiesta ed evidenzia come, nell’ambito dell’esecuzione del MAE, possono assumere rilievo anche diritti fondamentali non immediatamente connessi né all’esecuzione della pena né allo svolgimento del procedimento penale. Come nei casi precedenti, anche in quest’ipotesi la Corte di giustizia prescrive un accurato scambio di informazioni tra le autorità coinvolte che sia funzionale a verificare che nello Stato richiedente la situazione specifica della persona interessata dal mandato sia trattata adeguatamente in modo da evitare i rischi prospettati per la sua salute e incolumità.
Il sistema istituito dalla decisione quadro sul MAE opera all'interno di un contesto giuridico multiforme caratterizzato dalla convivenza tra differenti modelli di giustizia penale. Alle differenze strutturali tra gli ordinamenti degli Stati membri dell’Unione si aggiunge che la cooperazione risente delle circostanze del caso concreto che includono tanto la situazione dello Stato membro richiedente quanto la situazione individuale della persona di cui è richiesto il trasferimento. Dunque, in presenza di queste differenze, le regole scritte del MAE devono essere integrate, tra le altre, da un proattivo scambio di informazioni tra le autorità coinvolte in modo da garantire la tutela effettiva dei diritti fondamentali delle persone raggiunte dal mandato senza compromettere l’efficienza del sistema di consegna e la fiducia reciproca su cui si basa l’intero meccanismo.
(Focus a cura di Valeria Salese)
Bibliografia essenziale:
Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica che le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI.
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Giurisprudenza citata:
CGUE 3 maggio 2007 causa C-303/05, Advocaten voor de Wereld.
CGUE 26 febbraio 2013, causa C-399/11, Melloni.
CGUE 5 aprile 2016, cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU, Aranyosi e Căldăraru.
CGUE 25 luglio 2018, causa C-216/18 PPU, LM.
CGUE 18 aprile 2023, causa C-699/21, E.D.L.
Giurisprudenza correlata:
CGUE 21 dicembre 2011, causa C-411/10 e C-493/20, N.S. e a.
CGUE 18 dicembre 2014, parere 2/13.
CGUE 31 gennaio 2023, causa C-158/21, Puig Gordi.
