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Pilav c. Bosnia-Erzegovina, N. 41939/07, Corte EDU (Quinta Sezione), 9 giugno 2016

Data
09/06/2016
Tipologia Sentenza
Numerazione 41939/07

Abstract

Divieto generale di discriminazione ed impossibilità per una persona che si definisce bosgnacco e residente nella Repubblica serba di candidarsi per le elezioni della Presidenza della Bosnia-Erzegovina.

Riferimenti normativi

Art. 1 Prot. 12 CEDU
Art. 3 Prot. 1 CEDU
 

Massima

1. Il requisito di residenza per poter esercitare il diritto di elettorato passivo costituisce una discriminazione rispetto all’art. 1, Prot. 12 CEDU quando questo è collegato anche al requisito dell’appartenenza etnica.


2. Un requisito di residenza non risulta sproporzionato o incoerente rispetto al diritto alle libere elezioni previsto dall’art. 3, Prot. 1 CEDU, ma in questo caso specifico si tratta di un requisito discriminatorio. In quanto la differenziazione segue criteri etnici.
(Il ricorrente, pur appartenendo al popolo costitutivo dei bosgnacchi era stato privato del diritto di elettorato passivo per la Presidenza in quanto residente nella Repubblica serba, una delle Entità federali che compongono la Bosnia-Erzegovina).

Note

Per la decisione di un caso simile a quello in esame, si rinvia alla pronuncia Zornić c. Bosnia-Erzegovina, No. 3681/06, Corte EDU (Quarta Sezione), 15 luglio 2014.